ACCESSO AI PLESSI – GREEN PASS

ACCESSO AI PLESSI

CERTIFICAZIONE VERDE (GREEN PASS)

Prot. n. 4615/VI.9              Reggio Calabria 15/09/2021

Al Personale scolastico

Alle famiglie

Al Medico Competente

Al RSPP

Al RLS

Al Referente Covid

Al DSGA

Agli Atti

Al Sito web

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il comma 1, articolo 9-ter, decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021 – «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.», convertito con legge n.87/2021, introdotto dall’articolo 1, comma 6, decreto- legge n. 111/2021;

VISTA la circolare n.35309 del 4 agosto 2021 – Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19;

VISTO   il Decreto-legge n.111 del 6 agosto 2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;

VISTA   la Nota del Ministero dell’istruzione n.1237 del 13 agosto 2021 – Decreto- legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” – Parere tecnico;

VISTO l’art.13 GDPR;

VISTO il PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID (a. s. 2021/2022) redatto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

VISTA la circolare Prot. n. 0004204 / IV.8 del 24/08/2021;

VISTI   i commi 2 e 3 dell’art.1 del DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale:

“2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed e’ tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti”

“3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.”;

CONSIDERATA l’esigenza di conciliare le prescrizioni riguardanti la prevenzione del contagio con le necessità di assicurare la salute e la sicurezza degli allievi all’interno delle pertinenze della scuola (cfr. Dlgs 81/2008);

DISPONE

  1. Dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione deve possedere, con l’obbligo di esibizione, la certificazione verde COVID-19, anche nota come GREEN PASS.
  2. Chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche deve possedere, ed è tenuto a esibire, la certificazione verde COVID-19 (GREEN PASS). La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti.
  3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (cfr. circolare n.35309 del 4 agosto 2021 – Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19).
  4. Per la verifica dei GREEN PASS in ogni plesso sono stati nominati due delegati al controllo.
    1. PERSONALE DELLA SCUOLA DOCENTE E ATA – Per semplificare l’accesso del personale docente e ATA che lavora nel plesso, è già attiva una specifica piattaforma, attraverso la quale il Dirigente scolastico controllerà QUOTIDIANAMENTE il possesso e la validità dei GREEN PASS esclusivamente del personale docente e ATA che lavora in ogni plesso e comunicherà QUOTIDIANAMENTE ai responsabili di plesso i nominativi di coloro che non risultano in regola: questi ultimi NON potranno accedere al plesso e saranno considerati assenti ingiustificati, con le conseguenze illustrate nella circolare n.66 del 26/08/2021.
    2. PERSONALE ESTRANEO ALLA SCUOLA MA CHE LAVORA ALL’INTERNO DELLA SCUOLA (OEPA, PERSONALE ASL, ECC.) – L’entrata nei plessi è subordinata alla comunicazione, da parte della segreteria, del “via libera” dato dalle associazioni/ditte responsabili, a cui spetta la verifica del possesso del GREEN PASS in corso di validità. Quindi non sarà ammesso personale per il quale la ditta o l’associazione di riferimento non abbia preventivamente comunicato il possesso del GREEN PASS. La segreteria comunicherà ai plessi i nominativi che sono autorizzati ad entrare, QUOTIDIANAMENTE.
  1. L’accesso è consentito TEMPORANEAMENTE nelle pertinenze (cortili), fino alla porta di ingresso a UN solo accompagnatore per alunno.
  2. VERIFICA DEI GREEN PASS PER GLI ESTRANEI AL PERSONALE SCOLASTICO – Resta inteso che, ai sensi della normativa vigente citata in premessa, CHIUNQUE debba entrare nelle strutture della scuola debba esibire il GREEN PASS e un documento di riconoscimento valido per la verifica.

Si raccomanda, ancora una volta, di limitare il numero di accompagnatori e il numero di chi preleva gli alunni ad UNA SOLA PERSONA per allievo, per evitare assembramenti e a sgombrare immediatamente l’area antistante i plessi una volta ritirati gli alunni.

Si confida nella fattiva collaborazione di tutti.

La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 82/2005.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Margherita NUCERA

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)


ALLEGATI:

PRONTUARIO Anticovid (docenti, ATA e famiglie)

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