Sospensione delle attività scolastiche in presenza

Sospensione delle attività scolastiche in presenza

Ordinanza PGR n. 1 del 05 gennaio 2021

Prot. n. 0000032/II.5                                              Reggio Calabria 6/01/2021

Ai genitori

Ai docenti
della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado

Al DSGA

Al sito web

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA l’Ordinanza del P.G.R. n. 1 del 05 gennaio 2021 avente oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative alla sospensione delle attività scolastiche in presenza sul territorio regionale e proroga dell’Ordinanza n. 98/2020”;

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 3 del Decreto Legge 22 Aprile 2020, n.22 convertito con modificazioni dalla legge 6 Giugno 2020, n. 41 prevede che in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione ….);

VISTE le linee guida per la Didattica Digitale Integrata che forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata da adottare in modalità complementare alle lezioni in presenza per le scuole secondarie di II grado, nonché in tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio (D.to M.I. n. 89 del 07/08/2020);

VISTO il Piano per la Didattica Digitale Integrata e la revisione dello stesso deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto;

VISTA l’ipotesi di CCNI concernente le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del Comparto Istruzione e Ricerca, nella modalità a distanza, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31.01.2020, dovuto al diffondersi del virus Covid-19 in base all’art. 2 comma 3 ter del D. L. 22 aprile 2020 n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, siglato il giorno 24.10.2020 in Roma, presso il M.I. in sede di negoziazione integrativa nazionale;

VISTA la nota prot. n. 2002 del 09.11.2020 avente per oggetto “Ipotesi di Contratto sulla Didattica digitale integrata. Note operative”;

VISTO l’articolo 25 comma 5 del D.lgs 165/2001;

CONSIDERATO che il dirigente scolastico ha il compito di assicurare il funzionamento dell’istituzione scolastica dal punto di vista tanto didattico, quanto amministrativo;

COMUNICA

che, per effetto dell’Ordinanza Regionale di cui in oggetto, a far data dal 7 gennaio 2021, per gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado le lezioni si svolgeranno attraverso la modalità a distanza.

DISPONE

per le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado, dal 7 al 15 gennaio 2021, la sospensione, in presenza, di tutte le altre attività scolastiche, con ricorso alla didattica digitale integrata (DDI) e la partecipazione degli alunni alle lezioni nella modalità a distanza, che dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento d’Istituto per la DDI.

RESTA FATTA SALVA l’attività didattica per la scuola dell’infanzia, che continua a svolgersi integralmente in presenza.

RESTA SEMPRE GARANTITA la possibilità di svolgere attività in presenza, qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n.89 del 7 agosto 2020 e dall’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Il Dirigente Scolastico

prof.ssa Margherita NUCERA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93


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