Uso DPI nella pratica dell’educazione fisica

Uso dei dispositivi di protezione individuali

nella pratica dell’educazione fisica

Si pubblica, in allegato, la nota (prot. AOODGSIP.U.0000507 del 22/02/2021) del Ministero dell’istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico, avente per oggetto: “Uso dei dispositivi di protezione individuali (DPI) delle vie respiratorie nello svolgimento delle attività pratiche nella disciplina dell’educazione fisica/scienze motorie e sportive in ambito curricolare ed extra-curricolare. Esiti dei quesiti rivolti al Comitato Tecnico Scientifico del Dipartimento della Protezione Civile”.

Relativamente ai quesiti posti, il CTS (nella seduta n. 144 del 12 gennaio 2021) si è espresso formulando il seguente parere, riconducibile sostanzialmente ai tre aspetti a fianco evidenziati:

Estratto del verbale CTS – Seduta n. 144 del 12 gennaio 2021
Estensibilità al settore scolastico delle deroghe previste agli obblighi di uso DPI. “Il CTS ritiene che le misure previste dall’art. 1 co. 1 lett. a), b), c) del DPCM 03/11/2020, novellato dal DPCM 14/01/2020, siano riferibili anche all’ambito scolastico.
Attività di educazione fisica svolte al chiuso. “Il CTS ribadisce quanto approvato nella seduta n. 82 del 28/05/2020 relativamente al “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, poi richiamato nel DM Istruzione n. 39 del 26/06/2020 concernente il “Piano Scuola 2020-2021”, nel quale, in riferimento alle attività di educazione fisica svolte al chiuso, richiama il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 2 metri con adeguata aerazione, prediligendo lo svolgimento le attività fisiche sportive individuali.”
Attività di educazione fisica
svolte all’aperto.
“Il CTS, in riferimento alle attività didattiche di educazione fisica organizzate all’aperto, ritiene sufficiente quanto già previsto dall’art. 1 co. 9 lett. d) del DPCM 03/11/2020, cosi come novellato dall’art. 1 co. 10 lett. d) del DPCM 14/01/2021 relativamente alle attività sportive o motorie all’aperto, ribadendo, per queste ultime – a differenza delle attività sportive in cui non sono previsti obblighi di impiego delle protezioni delle vie respiratorie – l’obbligo di utilizzo delle mascherine.

Le Istituzioni scolastiche, nel rispetto delle situazioni epidemiologiche dei rispettivi territori, porranno particolare attenzione ai distanziamenti interpersonali, alle misure di sicurezza e a prediligere attività all’aperto o individuali, tenendo conto di quanto già esposto e qui di seguito riassunto:

  • esclusione dagli obblighi di dispositivi di protezione per i soggetti che stiano svolgendo attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto, con obbligo di distanziamento interpersonale di almeno due metri;
  • esclusione dagli obblighi di dispositivi di protezione per i soggetti che stiano svolgendo attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive al chiuso, con obbligo del rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 2 metri con adeguata aerazione, prediligendo lo svolgimento le attività fisiche sportive individuali;
  • obbligo dei dispositivi di protezione per ordinarie attività didattiche e/o motorie, organizzate dalle singole istituzioni scolastiche in spazi alternativi ubicati all’esterno degli edifici scolastici, comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Si invitano, infine, le Istituzioni scolastiche ad osservare le predette disposizioni oltre che nell’ambito delle attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive svolte al loro interno anche per le medesime attività curricolari ed extracurricolari organizzate all’esterno presso impianti sportivi, parchi o spazi alternativi, analogamente a quanto già precisato con la nota dipartimentale n. 1870 del 14 ottobre 2020, in quanto attività aventi carattere di ordinaria organizzazione didattica.


ALLEGATI:

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